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Quale è la attuale situazione del Registro dei titolari effettivi in Italia? In quali Paesi esteri è possibile detenere partecipazioni sociali (es. azioni) in maniera riservata?

Registro dei Titolari Effettivi in Italia

Dal 2023, l’Italia ha istituito il Registro dei Titolari Effettivi presso il Registro delle Imprese, in attuazione delle Direttive UE antiriciclaggio. Le società di capitali devono comunicare i dati delle persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente più del 25% del capitale o ne esercitano il controllo effettivo. La situazione attuale vede il Registro attualmente sospeso in seguito alle ordinanze del Consiglio di Stato (ottobre 2024), in attesa di chiarimenti dalla Corte di Giustizia UE. Il recepimento della VI Direttiva Antiriciclaggio (ottobre 2025) ha limitato l’accesso pubblico al registro, consentendolo solo ad autorità, intermediari finanziari e privati con interesse giuridico qualificato. Questo significa che anche con l’intestazione fiduciaria, il titolare effettivo deve essere identificato e comunicato alle autorità, pur non essendo accessibile al pubblico generale.

Fuori dall’Italia: Europa

Le tre Crown Dependencies britanniche (Jersey, Guernsey e Isle of Man) hanno adottato un approccio coordinato e molto simile in materia di trasparenza della titolarità effettiva, mantenendo un equilibrio tra riservatezza e conformità agli standard internazionali antiriciclaggio. Nessuna delle tre giurisdizioni offre accesso pubblico alle informazioni sui titolari effettivi. Le  tre le giurisdizioni operano con un sistema a doppio livello di informazioni societarie:

  1. Registri pubblici delle società: contengono informazioni di base accessibili a chiunque (quali: nome società, indirizzo registrato, data di costituzione, stato della società, amministratori);
  2. Registri dei titolari effettivi (beneficial ownership): sono centrali ma non pubblici, gestiti dalle autorità di regolamentazione locali. Si tratta di informazioni NON pubbliche che vertono su dati quali: identità delle persone fisiche che possiedono una quota qualificata delle azioni emesse; dettagli su trust e trustees che detengono partecipazioni; informazioni sugli effettivi controllanti.

Fuori dall’Italia: America

A Panama, le società anonime panamensi (Sociedad Anónima, S.A.) permettono l’uso di nominee directors e shareholders. I dettagli degli azionisti non sono disponibili pubblicamente, e il capitale sociale può essere rappresentato da azioni al portatore (ora soggette a custodia presso l’agente registrato, il quale può essere  un avvocato, una banca, una trust company). È richiesto un minimo di tre direttori i cui nomi sono pubblici, da cui l’uso frequente di nominee professionali.

Negli Stati Uniti,   stati come Delaware, Wyoming, Nevada e New Mexico permettono LLC “anonime” dove i proprietari non devono essere pubblicamente identificati.  Il Corporate Transparency Act, dopo un periodo di incertezza giudiziaria, è stato modificato il 21 marzo 2025. Le entità domestiche statunitensi sono ora completamente esentate dagli obblighi di reporting dei beneficial owners a FinCEN. Solo le entità costituite all’estero e registrate per operare negli USA devono ancora comunicare i beneficial owners.