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A seguito del mio recesso dalla SRL di famiglia, entro fine anno dovrei ricevere una somma di gran lunga superiore rispetto al valore nominale della mia quota. Come sarò tassato per questo introito? Mi conviene rivalutare la quota, in quanto già detenuta al 1/1/2025?

Se eserciti il diritto di recesso dalla SRL e ricevi una somma superiore al valore nominale della tua quota, l’importo percepito viene tassato come reddito di capitale (art. 47, comma 7, del TUIR). In pratica, la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione della quota costituisce utile e viene assoggettata a tassazione come dividendo.

Attenzione, l’eventuale rivalutazione della quota (anche se effettuata e regolarmente assoggettata a imposta sostitutiva) non ha effetto ai fini della determinazione del reddito di capitale derivante dalla liquidazione della quota a seguito del recesso. In altre parole, ai fini del calcolo dell’imponibile non si tiene conto del valore rivalutato, ma solo del costo storico di acquisto o sottoscrizione della quota.

Esempio pratico:

Costo di acquisto quota: €10.000

Valore rivalutato (perizia): €100.000

Somma liquidata dalla società per recesso: €100.000

Reddito (di capitale) tassato: €100.000 – €10.000 = €90.000

L’imposta si applica su €90.000, indipendentemente dalla rivalutazione.

La rivalutazione della quota è fiscalmente vantaggiosa solo in caso di cessione della partecipazione (a terzi o ad altri soci), perché in quel caso il nuovo valore rivalutato rappresenta il costo fiscale da sottrarre al corrispettivo, riducendo la plusvalenza tassabile come “reddito diverso” (capital gain). In caso di recesso, invece, la rivalutazione non produce alcun beneficio fiscale e non riduce la base imponibile del reddito di capitale derivante dalla liquidazione della quota.

In sintesi, in caso di recesso, il reddito tassabile è la differenza tra la somma percepita e il costo storico di acquisto della quota. La rivalutazione della quota non è efficace per ridurre la tassazione sul recesso.