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Con riferimento alle attività per imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets), quali sono le differenze tra DTA di tipo1 e DTA di tipo 2?

In generale, le DTA sono attività che sorgono quando le imposte sul reddito pagate o pagabili superano l’importo delle imposte sul reddito dovute, calcolate sulla base del reddito imponibile corrente. Questo eccesso si traduce in un credito fiscale che l’azienda potrà utilizzare in futuro. Le DTA emergono principalmente a causa di differenze temporanee tra il reddito imponibile e il reddito contabile. Queste differenze possono derivare da:

  • ammortamenti e svalutazioni;
  • accantonamenti per rischi e oneri;
  • perdite fiscali riportabili.

Secondo i principi contabili internazionali, le DTA devono essere riconosciute solo se è probabile che l’azienda realizzi un reddito imponibile futuro sufficiente a consentire l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili o delle perdite fiscali riportabili.

Le attività per imposte anticipate (DTA) sono classificate in due tipologie principali nel sistema tributario italiano: DTA di Tipo 1 e DTA di Tipo 2. Queste due categorie hanno regole distinte per la loro trasformazione in crediti d’imposta.

  1. DTA di Tipo 1:

– Definizione: Sono DTA che corrispondono a un effettivo pagamento anticipato di imposte, come ad esempio i versamenti di IRES o IRAP.

– Trasformazione in credito d’imposta: Possono essere trasformate in credito d’imposta senza oneri aggiuntivi, come previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 225/2010.

– Impatto contabile: Sono riconosciute integralmente nel patrimonio di vigilanza come “capitale di prim’ordine” secondo le regole di Basilea III.

– Esempio numerico: Se un’impresa ha versato 100.000€ di imposte e ha DTA di 80.000€, non deve pagare alcun canone per trasformarle in crediti d’imposta.

– Implicazioni Pratiche: Le DTA di Tipo 1 sono utilizzabili in compensazione senza costi aggiuntivi, purché derivino da imposte effettivamente versate.

  1. DTA di Tipo 2:

– Definizione: Sono DTA che non hanno un corrispettivo in imposte versate, come ad esempio quelle generate da svalutazioni di crediti o ammortamenti di avviamento e marchi.

– Trasformazione in credito d’imposta: Richiedono il pagamento di un canone annuo dell’1,5% sul surplus rispetto alle imposte versate, come stabilito dall’articolo 11 del Decreto Legge 59/2016.

– Impatto contabile: Sono soggette a limiti di computabilità nel patrimonio di vigilanza se non si esercita l’opzione per il pagamento del canone.

– Esempio numerico: Se un’impresa ha DTA di 150.000€ e imposte versate di 100.000€, paga un canone su 50.000€ (la differenza tra DTA e imposte versate): 50.000€ × 1,5% = 750€ all’anno.

– Implicazioni Pratiche:  Le DTA di Tipo 2 richiedono un’opzione irrevocabile e il pagamento del canone per mantenere la trasformabilità. In caso di mancato pagamento, la trasformazione è limitata alle sole DTA di Tipo 1.

È importante precisare che la differenza tra DTA di tipo 1 e DTA di tipo 2 si applica sia alle imprese bancarie che a quelle non bancarie, ma con alcune distinzioni:

  1. per le imprese bancarie e gli intermediari finanziari, la disciplina di trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è stata originariamente introdotta dall’articolo 2, commi 55-58, del decreto-legge n. 225 del 2010;
  2. per le imprese non bancarie, la possibilità di trasformare le DTA in crediti d’imposta è stata estesa successivamente, in particolare con l’articolo 44-bis del D.L. 34/2019, che ha introdotto una nuova tipologia di trasformazione delle DTA in crediti d’imposta per le società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati;
  3. il regime opzionale per il mantenimento della trasformabilità delle DTA di tipo 2 mediante il pagamento di un canone annuo dell’1,5% si applica a tutte le imprese, sia enti creditizi e finanziari che non, che hanno DTA qualificate iscritte nel bilancio 2015;
  4. la distinzione tra DTA di tipo 1 (corrispondenti a imposte effettivamente versate) e DTA di tipo 2 (non corrispondenti a imposte versate) è rilevante per tutte le imprese ai fini del calcolo del canone e della trasformabilità in credito d’imposta.

Riferimenti Normativi

  1. D.L. n. 225/2010, art. 2, commi 55-58: disciplina la trasformazione ordinaria delle DTA in crediti d’imposta.
  2. D.L. n. 59/2016, art. 11: introduce il canone per le DTA di Tipo 2, allineandosi alle regole UE sugli aiuti di Stato.
  3. D.L. 34/2019, art. 44-bis: introduce una nuova tipologia di trasformazione delle DTA in crediti d’imposta per le società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati.
  4. Provvedimento Agenzia Entrate n. 117661/2016: definisce i criteri operativi per il calcolo del canone.
  5. Circolare Agenzia Entrate n. 32/E/2016: chiarisce i requisiti per l’opzione e la gestione delle DTA.