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Cosa prevede la normativa tributaria italiana per i trasferimenti di beni in trust?

La normativa fiscale italiana sui trust, dopo il D.Lgs. n. 139/2024, prevede che l’imposta di successione e donazione si applichi solo al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari finali (tassazione “in uscita”), escludendo la rilevanza fiscale degli atti di conferimento iniziali (neutralità del trust “in entrata”).

Presupposto impositivo – l’imposta scatta quando si verifica un arricchimento gratuito stabile a favore di un soggetto determinato.

Vincoli temporali – il decreto n. 139/2024 richiede la determinabilità finale dei beneficiari al momento del conferimento (designazioni aperte a soggetti non predefiniti potrebbero invalidare il regime di neutralità “in entrata”).

La tassazione non si evita, ma si posticipa – finché nessuno riceve i beni, non si applica l’imposta. Ma al momento dell’attribuzione finale, la tassazione sarà inevitabile.

Ecco una sintesi aggiornata con franchigie e aliquote secondo il D.Lgs. n. 139/2024:

Tassazione in uscita (al momento dell’attribuzione ai beneficiari)

Franchigie:

  • 1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori).
  • 000 euro per fratelli e sorelle.
  • Nessuna franchigia per altri beneficiari (es. nipoti, terzi).

Aliquote sulla parte eccedente la franchigia:

  • 4% per coniuge, figli, genitori.
  • 6% per fratelli/sorelle.
  • 8% per altri soggetti (senza franchigia).

Tassazione in entrata (al conferimento nel trust)

Sterilizza le future attribuzioni: pagando l’imposta al momento della costituzione del trust, le successive distribuzioni non sono tassate. Aliquote e franchigie si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiari finali al momento del conferimento.