Il trasferimento della sede sociale all’estero è regolamentato principalmente dall’art. 2510-bis, codice civile, che prevede che tale operazione debba avvenire mediante trasformazione transfrontaliera. L’iter da seguire è in sintesi il seguente:
• la decisione di trasferire la sede sociale all’estero deve essere assunta in assemblea con i quorum previsti per le modifiche statutarie. La delibera deve essere verbalizzata da un notaio;
• la società deve iscrivere la delibera nel registro delle imprese italiano e successivamente iscriversi nel registro delle imprese del paese di destinazione;
• solo dopo l’iscrizione nel registro straniero la società può essere cancellata dal registro delle imprese italiano.
Il buon esito del procedimento appena descritto è condizionato al rispetto di alcune norme sulla pubblicità degli atti. Dal punto di vista tributario è bene tenere conto che (i) la cancellazione dal registro delle imprese non esime la società dal pagamento dei debiti fiscali (essa rimane obbligata a saldare i debiti tributari maturati prima del trasferimento) e che (ii) se la società trasferisce la residenza fiscale all’estero, potrebbe essere soggetta all’exit tax, che tassa i plusvalori latenti sui beni aziendali trasferiti.
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