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Per le società di capitali come è regolamentato in Italia il trasferimento della sede sociale all’estero?

Il trasferimento della sede sociale all’estero è regolamentato principalmente dall’art. 2510-bis,  codice civile, che prevede che tale operazione debba avvenire mediante trasformazione transfrontaliera.   L’iter da seguire è in sintesi  il seguente:

• la decisione di trasferire la sede sociale all’estero deve essere assunta in assemblea con i quorum previsti per le modifiche statutarie. La delibera deve essere verbalizzata da un notaio;

• la società deve iscrivere la delibera nel registro delle imprese italiano e successivamente iscriversi nel registro delle imprese del paese di destinazione;

• solo dopo l’iscrizione nel registro straniero la società può essere cancellata dal registro delle imprese italiano.

Il buon esito del procedimento appena descritto è condizionato al rispetto di alcune norme sulla pubblicità degli atti.   Dal punto di vista tributario è bene tenere conto che (i)  la cancellazione dal registro delle imprese non esime la società dal pagamento dei debiti fiscali (essa rimane obbligata a saldare i debiti tributari maturati prima del trasferimento) e che (ii)  se la società trasferisce la residenza fiscale all’estero, potrebbe essere soggetta all’exit tax, che tassa i plusvalori latenti sui beni aziendali trasferiti.