Il decreto sulla riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) ha modificato la nozione di residenza fiscale delle società contenuta nel TUIR.
La nuova disposizione ha modificato l’art. 73, comma 3, TUIR: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”. Il termine “sede di direzione effettiva” è mutuato dalla prassi internazionale (“place of effective management”) ed individua “la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”, mentre per “gestione ordinaria” si intende “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
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