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L’esenzione da imposta di successione e donazione per i trasferimenti di partecipazioni di controllo spetta anche per il trasferimento di quote o azioni di controllo relative a società holding con sede all’estero?

Questa materia è stata integrata dalle novità previste dal D.Lgs. n. 139/2024 (attuazione della riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni). Il decreto stabilisce che NON sono soggetti alla imposta predetta,  i trasferimenti di quote sociali e azioni di società di capitali (cfr. art. 1, comma 1, lettera d):

  1. a favore dei discendenti e del coniuge;
  2. mediante i quali è acquisito o integrato il controllo;
  3. con mantenimento del controllo stesso per almeno un quinquennio.

Il legislatore della riforma ha chiarito che, con riferimento ai trasferimenti di partecipazioni, non è necessario che la società oggetto di trasferimento eserciti un’attività d’impresa, consentendo quindi l’applicazione del beneficio, ad esempio, anche a società immobiliari,  a società holding ed in genere a società che non esercitano alcuna attività d’impresa.

L’agevolazione è applicabile -al verificarsi delle condizioni prima viste-  anche ai trasferimenti di quote e azioni di società:

  • residenti nella UE;
  • residenti nello Spazio Economico Europeo;
  • residenti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.