Questa materia è stata integrata dalle novità previste dal D.Lgs. n. 139/2024 (attuazione della riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni). Il decreto stabilisce che NON sono soggetti alla imposta predetta, i trasferimenti di quote sociali e azioni di società di capitali (cfr. art. 1, comma 1, lettera d):
Il legislatore della riforma ha chiarito che, con riferimento ai trasferimenti di partecipazioni, non è necessario che la società oggetto di trasferimento eserciti un’attività d’impresa, consentendo quindi l’applicazione del beneficio, ad esempio, anche a società immobiliari, a società holding ed in genere a società che non esercitano alcuna attività d’impresa.
L’agevolazione è applicabile -al verificarsi delle condizioni prima viste- anche ai trasferimenti di quote e azioni di società:
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