La risposta è affermativa: la legge consente agli italiani di detenere conti correnti in Paesi esteri. Il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo unico delle disposizioni di legge in materia valutaria), ad oggi vigente, prevede che «tutto è consentito tranne quello espressamente vietato». Vige la stessa libertà per quei concittadini che decidessero di detenere all’estero altri beni quali immobili, azioni, altri titoli, opere d’arte. Si precisa che le attività detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW. Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale sia per il calcolo delle imposte eventualmente dovute.
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