Recenti interpretazioni della giurisprudenza ampliano notevolmente le possibilità di ristrutturazione per piccole imprese e professionisti, consentendo maggiore flessibilità nella costruzione di proposte sostenibili e attrattive per i creditori, favorendo così l'accesso all'omologa e la salvaguardia dell'attività produttiva.
La giurisprudenza recente (Tribunale Roma, 25 giugno 2025; Tribunale Cuneo, 8 ottobre 2025) ha chiarito che, anche nel concordato minore in continuità (sia aziendale che professionale), la regola della priorità relativa (relative priority rule), già prevista per il concordato preventivo dall’art. 84 comma 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), trova applicazione. Grazie all’espresso rinvio dell’art. 74, ult. co., CCII, si può destinare ai creditori privilegiati la quota corrispondente al valore di liquidazione, mentre l’eccedenza generata dalla continuità aziendale o professionale (ad esempio da futuri redditi) viene suddivisa in modo decrescente anche a favore dei creditori di rango inferiore. Si tratta di un’evoluzione significativa rispetto alla rigidità dell’absolute priority rule, con impatti sostanziali sui piani di sovraindebitamento e sulla distribuzione delle utilità future.
Il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74-83 del CCII. Si tratta di una procedura concorsuale giudiziale a carattere volontario, che può essere attivata esclusivamente su iniziativa del debitore sovraindebitato, il quale propone ai propri creditori un piano di ristrutturazione del debito con contenuto libero, specificando tempi e modalità di soddisfazione dei crediti. Possono accedere al concordato minore i soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera c), CCII, ovvero tutti i debitori non fallibili in stato di sovra indebitamento.
L'articolo 74, comma 1, CCII prevede due tipologie di concordato minore: il concordato in continuità (che consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale) e il concordato liquidatorio (che prevede la cessazione dell'attività e la liquidazione del patrimonio). Il legislatore incentiva espressamente la soluzione in continuità, ritenuta prevalente per preservare il valore dell'impresa e favorire il risanamento.
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