La Corte di Cassazione (sezione penale, sentenza sezione V, n. 36585 udienza del 12 settembre 2024) ha stabilito che sono operazioni dolose ai fini della legge fallimentare, anche le condotte omissive che –senza alcun interesse per l’impresa- ne provocano l’ingiustificabile depauperamento.
In particolare, con il mancato versamento delle imposte dovute -continuato nel tempo- l’amministratore della società, anche se non ha la volontà di provocare il dissesto (il quale è l'effetto di una condotta volontaria) accetta la probabilità che il dissesto si verifichi. Consegue che l’omesso versamento delle imposte dovute integra il reato di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, poiché la società viene oberata da ingenti debiti verso l’erario.
Come proteggersi? Chiedendo lo “sconto” sui debiti fiscali (da settembre più conveniente). Difatti, il D.Lgs. n. 136/2024 (“Correttivo ter” in vigore dal 28 settembre 2024) ha modificato la composizione negoziata della crisi (art. 23, commi 2-bis e 2-ter, CCI). La novità consiste nella cosiddetta transazione fiscale e nell’omologazione forzosa. L'imprenditore può formulare all'Agenzia delle Entrate una proposta che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. L’istituto riguarda i debiti erariali.
Se vuoi saperne di più, invia una richiesta a: emilio.meneghella@lawdeal.it
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