Law deal Logo

Dicembre 2025

Newsletter sulla crisi di impresa

contratto-di-lavoro

In questo numero:

La composizione negoziata come "scudo" contro il sequestro preventivo: Cassazione n. 30109/2025


La sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre), della terza sezione penale della Corte di Cassazione riconosce alla composizione negoziata la capacità di incidere direttamente sulla valutazione del periculum in mora nelle misure cautelari patrimoniali.
Con la sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha attribuito alla composizione negoziata della crisi d'impresa un rilievo che travalica l'ambito concorsuale, riconoscendole la capacità di incidere direttamente sulla valutazione del periculum in mora nelle misure cautelari patrimoniali. Si tratta di una pronuncia di portata straordinaria, che ridisegna il rapporto tra diritto della crisi e diritto penale-tributario, trasformando la procedura da mero strumento di risanamento in vero e proprio presidio difensivo dell'impresa.

Il caso esaminato riguardava un'impresa indagata per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), con riferimento anche all'illecito amministrativo ex art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001. Il GIP del tribunale di Modena aveva disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità per oltre 13,8 milioni di euro, ritenuto profitto del reato. Contestualmente, l'impresa aveva avviato una procedura di composizione negoziata della crisi, ottenendo la nomina di un esperto indipendente che, analizzando i dati contabili e le prospettive industriali, aveva attestato la plausibilità del piano di risanamento e la presenza di condizioni per mantenere la continuità operativa.

Il tribunale del riesame di Modena, accogliendo l'istanza proposta dall'impresa, aveva annullato il sequestro escludendo la sussistenza del periculum in mora. La motivazione si fondava su quattro elementi concreti: (i) l'attivazione di una procedura di composizione negoziata; (ii) la relazione positiva dell'esperto, dalla quale emergevano un discreto margine operativo e un risultato netto positivo; (iii) la stabilità patrimoniale della società e del suo legale rappresentante nel corso del tempo; (iv) l'assenza di condotte distrattive o dissipative. Secondo il tribunale, questi elementi dimostravano che i beni non rischiavano di essere dispersi e che la procedura garantiva il mantenimento del valore aziendale, rendendo il sequestro sproporzionato e ingiustificato.

La Procura della Repubblica europea aveva impugnato l'ordinanza sostenendo che la sola attivazione della composizione negoziata non potesse escludere il pericolo e che le misure cautelari dovessero prevalere a tutela degli interessi erariali. La Suprema Corte ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza dell'argomentazione del giudice del riesame. Gli Ermellini hanno ribadito che il periculum in mora, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p., deve emergere da elementi concreti che dimostrino il rischio effettivo di dispersione, alienazione o modifica dei beni. Richiamando i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 36959/2021), la Cassazione ha sottolineato che questo tipo di sequestro ha natura anticipatoria rispetto alla confisca e si distingue dal sequestro impeditivo del primo comma dell'art. 321 c.p.p., richiedendo quindi una specifica motivazione sulle ragioni per cui si rende necessario anticipare gli effetti della misura ablativa.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente valorizzato la composizione negoziata come fattore idoneo a neutralizzare il rischio cautelare. La procedura, se accompagnata dalla relazione positiva dell'esperto e da risultati economici verificabili, rappresenta infatti un presidio di conservazione del valore aziendale sotto il controllo dell'autorità giudiziaria civile. La sentenza n. 30109/2025 rappresenta, in definitiva, un punto di svolta: rafforza la funzione della composizione negoziata come strumento di tutela non solo economica ma anche giuridica, richiedendo ai professionisti un salto di qualità nell'assistenza alle imprese in crisi. Per il legislatore, costituisce un segnale dell'efficacia del modello introdotto con il d.l. n. 118/2021 e successivamente confluito nel CCII. Per le imprese, è una seconda opportunità reale, a condizione che venga colta con tempestività e con l'ausilio di consulenti qualificati.

Se vuoi saperne di più, invia una richiesta a: emilio.meneghella@lawdeal.it

Resta aggiornato

Gentili soci, vi invitiamo a condividere l'iscrizione alla newsletter con tutti i vostri partner/collaboratori di fiducia.

Basta cliccare su questo link e inserire la propria email per rimanere sempre aggiornati.


Società tra avvocati Law Deal S.a.s. P.IVA 11210800964 Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B | 20124 – Milano (MI) | Piazza del Popolo, 18 | 00187 – Roma (RM)