La procedura unica per aziende di un medesimo gruppo
La Corte d'Appello civile di Bari ha confermato, con pronuncia del 16 febbraio 2026, l'omologa del concordato preventivo del Gruppo Andidero, formato da quattro società, già omologato dal Tribunale di Bari nel maggio 2025. La decisione della Corte d'Appello rileva quale prima in Puglia che conferma l'avvenuta omologazione di un unico concordato di più società appartenenti ad uno stesso gruppo. La decisione del Tribunale di primo grado era stata impugnata dalla Procura di Bari, ma la Corte d'Appello ha rigettato integralmente il reclamo del pubblico ministero, confermando la legittimità e la convenienza della procedura unitaria.
Il gruppo presenta una situazione debitoria complessiva di circa 43 milioni di euro ed il concordato omologato permetterà la soddisfazione del 100% dei creditori di tre società su quattro, garantendo un'utilità significativamente superiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, l'esecuzione del concordato omologato consentirà di salvaguardare la realizzazione di importanti progetti di valorizzazione immobiliare in diverse aree della Puglia.
Il caso del Tribunale di Palermo
Con decreto della Sezione IV (proc. n. 2/2025 P.U.) del 4 febbraio 2026, il Tribunale di Palermo ha omologato il concordato semplificato di gruppo del Gruppo Venturato, storica realtà attiva per decenni nel retail dei marchi Benetton e Sisley in Sicilia e Calabria. Il provvedimento del Tribunale palermitano ha respinto integralmente le articolate opposizioni formulate dal principale creditore, Benetton Group, che contestava l'ammissibilità e la convenienza della procedura. I giudici hanno ritenuto pienamente corretto l'iter seguito dalle società del gruppo, che dopo una fase intensa e documentata di composizione negoziata della crisi hanno potuto accedere legittimamente al concordato semplificato ai sensi degli artt. 25-sexies e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Di particolare rilievo è il passaggio del decreto dedicato al profilo fiscale. Il Tribunale ha affermato che anche nel concordato semplificato trova applicazione integrale l'art. 26 del DPR 633/1972, consentendo al creditore di recuperare l'IVA mediante note di variazione senza che il debitore debba registrare un nuovo debito d'imposta.
Il decreto affronta inoltre ulteriori profili di sistema quali la delimitazione del perimetro del gruppo rilevante ai fini del concordato, la gestione dei crediti dei lavoratori, la valutazione prudenziale dei crediti infragruppo, nonché l'apporto di finanza esterna e l'utilità minima richiesta dall'art. 25-sexies CCII.
La riforma della crisi di impresa
Le due pronunce analizzate -i cui piani concordatari sono stati entrambi attestati dal dr. Riccardo Strada- confermano che il legislatore della riforma della crisi d'impresa ha inteso valorizzare l'unicità procedurale come strumento di maggiore efficienza ed efficacia nella gestione delle situazioni di crisi di gruppi societari. La possibilità di gestire unitariamente la crisi di più società appartenenti al medesimo gruppo consente di:
• Ottimizzare i costi della procedura
• Garantire una visione sistemica della crisi e delle soluzioni
• Massimizzare l'utilità per i creditori attraverso sinergie infragruppo
• Salvaguardare il valore economico del complesso aziendale e la continuità aziendale
• Preservare i livelli occupazionali
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