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Settembre 2026

Newsletter sulla crisi di impresa

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In questo numero:

Il concordato preventivo non è un giudizio sulla moralità del debitore: cosa conta davvero per l'omologa


C'è un'idea che circola spesso, anche tra professionisti esperti, ma che la disciplina del Codice della Crisi non conferma: che il concordato preventivo sia in qualche modo un "premio" riservato a chi ha gestito bene l'impresa, e che comportamenti scorretti del passato debbano precludere l'accesso alla procedura. È una lettura comprensibile sul piano intuitivo, ma giuridicamente non corretta — e una recente pronuncia di merito lo ha chiarito con nettezza.

La sentenza del 24 febbraio 2026 della Corte d'Appello di Napoli n. 3546 (Presidente dottor Celentano), ha affermato che ai fini dell'ammissibilità e dell'omologa del concordato preventivo non rilevano le pregresse condotte del debitore, poiché il sistema del Codice della Crisi non prevede alcun giudizio di meritevolezza. Nel caso specifico, il debitore aveva sistematicamente omesso di pagare debiti tributari e contributivi, generando un vantaggio finanziario indebito. Per i giudici napoletani, questo comportamento — pur oggettivamente scorretto — non integra di per sé un abuso del diritto e non incide sulla causa concreta del concordato, a condizione che i creditori siano stati messi in condizione di valutare consapevolmente la convenienza della proposta, attraverso una disclosure completa. La massima (non ufficiale) recita: "Ai fini dell'ammissibilità e dell'omologa del concordato preventivo non rilevano le pregresse condotte del debitore, dal momento che il sistema del Codice della crisi non prevede alcun giudizio di meritevolezza. Quale conseguenza, la sistematica omissione di pagamento di debiti tributari e contributivi, pur idonea ad aver generato un vantaggio finanziario indebito, non integra di per sé abuso del diritto né incide sulla causa concreta del concordato, se i creditori siano stati messi in condizione di valutare la convenienza della proposta concordataria".

La logica è più semplice di quanto sembri, ma va compresa a fondo: il concordato preventivo non è pensato per "punire" o "premiare" la condotta pregressa dell'imprenditore, né per accertare le cause che hanno generato la crisi. È uno strumento che guarda avanti — serve a risolvere l'insolvenza nel modo più efficiente possibile per i creditori, a prescindere da chi abbia sbagliato e come. Ciò che conta non è la storia dell'impresa, ma la trasparenza con cui quella storia viene raccontata ai creditori nel momento del voto. Se il debitore dichiara tutto — anche gli atti più discutibili, anche gli inadempimenti sistematici — e i creditori possono decidere con piena consapevolezza, il piano regge. Se invece la disclosure è carente o reticente, il problema non è più la condotta passata: è la violazione delle regole procedurali sull'informazione.

Questo principio ha un impatto operativo immediato per chi assiste imprenditori con una storia di crisi già segnata da irregolarità. Il consiglio non cambia nella sostanza, ma cambia nel fuoco: non serve "nascondere" gli aspetti più critici del passato aziendale nella speranza che non emergano — perché anche se emergessero non pregiudicherebbero la procedura — serve piuttosto costruire una disclosure esaustiva, capace di resistere a un'eventuale opposizione. Il vero rischio, oggi, non è il precedente scomodo: è il precedente scomodo taciuto.

Va detto, per completezza, che questa lettura riguarda il concordato preventivo “ordinario” disciplinato dagli artt. 84 e ss. CCII: il legislatore ha scelto consapevolmente di trattare diversamente il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione disciplinato dagli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater CCII, dove una norma specifica introduce invece un vaglio sulla condotta del debitore. La differenza tra i due istituti, spesso sottovalutata nella prassi, può quindi diventare decisiva nella scelta dello strumento più adatto al caso concreto.


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