Nel concordato preventivo in continuità aziendale, il rischio più sottile non è il fallimento del piano: è la sua approvazione a condizioni che non reggono. Quando un piano viene omologato nonostante i vizi, quando il creditore dissenziente viene silenziato con l'argomento della "continuità necessaria", si crea un'apparenza di soluzione che può rivelarsi più dannosa del dissesto che si voleva evitare. La continuità, in altre parole, non è un valore assoluto: è uno strumento, e come tale ha i suoi limiti.
Su questo tema la giurisprudenza ha fatto un passo importante. Con Cassazione civile sez. I- 20/04/2026 deposito 20/04/2026, n. 10271, la Suprema Corte ha chiarito che lo strumento previsto dall'art. 53, comma 5-bis, CCII — quello che consente di confermare l'omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo — non è una clausola di salvaguardia universale, ma uno strumento eccezionale che opera soltanto quando la contestazione riguarda la convenienza economica del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria. Se il reclamo mette invece in luce una violazione di legge, o una modifica unilaterale dei contratti pendenti imposta senza il consenso del creditore, quella via di "salvataggio" è preclusa. Nel caso esaminato, il piano concordatario prevedeva la riduzione unilaterale dei canoni di leasing su un complesso alberghiero, l'eliminazione dell'indicizzazione e lo spostamento del valore residuo sul riscatto finale facoltativo: condizioni imposte ai creditori, non negoziate con loro. La Corte d'Appello aveva tenuto in piedi l'omologa invocando la continuità e rinviando il danno a un giudizio separato. Questa la massima: «Ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello può confermare la sentenza del tribunale solo se ne fa richiesta il proponente il concordato, mentre non è necessaria, ma soltanto eventuale, l'adesione di altre parti costituite nel giudizio di reclamo e, in particolare, del creditore reclamante; ai sensi della medesima disposizione di legge, la corte d'appello può confermare la sentenza del tribunale di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale nonostante l'accoglimento del reclamo, soltanto se quest'ultimo sia stato proposto (e ritenuto fondato) per contestare la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria non anche se il reclamo riguardi (e se ne accerti la fondatezza quando a) altri aspetti di illegittimità del concordato, come, ad esempio, la violazione dell'autonomia contrattuale del reclamante, cui sia stata imposta una modifica unilaterale delle condizioni del contratto pendente; alla corte d'appello, al fine di adottare la soluzione consentita dall'art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., ovverosia di confermare l'omologazione del concordato preventivo in continuità nonostante l'accoglimento del reclamo, spetta il compito di accertare e motivare in concreto la prevalenza
dell'interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori, essendo questo un requisito che si aggiunge alla (e non si esaurisce nella) continuità aziendale; a conferma dell'omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo deve avvenire con il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato».
Il messaggio è rilevante per chi opera su entrambi i lati del tavolo. Chi predispone il piano deve sapere che la continuità aziendale non autorizza a incidere unilateralmente sull'autonomia contrattuale dei creditori: ogni modifica ai contratti pendenti che non sia concordata, ma imposta, espone il piano a un reclamo che nessuna corte d'appello potrà neutralizzare invocando l'interesse generale. Chi assiste i creditori, invece, ha oggi un argomento in più: se il piano viola i propri diritti contrattuali — non solo la propria convenienza economica — il reclamo può travolgere l'omologa, e il risarcimento deve essere liquidato subito, non promesso.
Dietro questa pronuncia c'è una lettura più ampia del Codice della Crisi che merita di essere tenuta presente. Il concordato in continuità non è pensato per azzerare i diritti dei creditori in nome della sopravvivenza dell'impresa: è pensato per distribuire in modo equo — e giuridicamente corretto — il sacrificio che la crisi impone. Quando questo equilibrio si rompe, la procedura perde la sua legittimazione. Il professionista che presidia queste fasi — sia dalla parte dell'impresa che dalla parte dei creditori — non può limitarsi a verificare i numeri del piano: deve interrogarsi sulla sua tenuta giuridica, clausola per clausola.
La vera qualità dell'assistenza nelle procedure concorsuali non si misura nella velocità con cui si arriva all'omologa, ma nella solidità con cui l'omologa regge alle impugnazioni.
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