Il reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Presupposto del reato è lo stato di insolvenza dell'imprenditore e la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Commette bancarotta fraudolenta, l'imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale: “ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti <…>”.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato di pericolo concreto. La offensività è data dalla possibilità che, in caso di liquidazione giudiziale, l'esito della stessa sia condizionato da atti di distrazione che abbiano comunque ridotto il patrimonio disponibile con pregiudizio per la garanzia dei creditori. In questo caso, ove vi sia uno stretto rapporto cronologico tra l'atto dispositivo che diminuisce la garanzia dei creditori rispetto alla successiva procedura concorsuale, la manifestazione dei presupposti storici di questa agevola la ricostruzione della fattispecie normativa, poiché diviene del tutto evidente la natura non solo pericolosa ma anche concretamente sottrattiva dell'azione e la imputabilità soggettiva del suo autore.
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