Con la sentenza n. 1809 del 15 gennaio 2024, la Cassazione penale ha affermato che il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali può integrare un’“operazione dolosa” rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, oggi disciplinata dall’art. 329, comma 2, lett. b), CCII. Non è decisivo l’immediato depauperamento del patrimonio, quanto la creazione o l’aggravamento di una situazione di dissesto che rende prevedibile – e poi realizza – il fallimento o, nel nuovo sistema, il dissesto della società.
La scelta gestionale di non pagare le imposte
Nel caso esaminato, la società accumulava da anni un rilevante debito verso l’Erario, frutto di una consapevole scelta gestionale dell’amministratore di non versare imposte e contributi, pur proseguendo l’attività. Proprio la continuità e la sistematicità degli omessi versamenti, in presenza di un prevedibile aggravamento del disequilibrio economico-finanziario, hanno consentito di configurare l’elemento soggettivo richiesto per la bancarotta impropria da operazioni dolose.
Implicazioni per gli amministratori in crisi
La decisione accentua il rischio penale per gli amministratori che, in fase di crisi, scelgono deliberatamente di non adempiere ai debiti tributari come “leva” di liquidità, rinviando sine die ogni intervento di risanamento o di liquidazione ordinaria. Una simile strategia può oggi essere letta non solo come mala gestio civilistica, ma come condotta penalmente rilevante, se idonea a determinare o aggravare il dissesto e sfociare in una procedura concorsuale.
Prevenzione: allerta precoce e corretto uso degli strumenti del CCII
In un contesto in cui l’evasione sistematica si salda con il rischio di bancarotta impropria, diventa centrale l’attivazione tempestiva degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi (allerta interna, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato). Un intervento anticipato consente di evitare la spiralizzazione dei debiti fiscali e di preservare, nei limiti del possibile, la continuità aziendale, riducendo al contempo l’esposizione a responsabilità penale degli amministratori.
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