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Agosto 2025

Newsletter sulla crisi di impresa

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In questo numero:

La sorte dei contratti pendenti nel concordato preventivo


L'attuale scenario economico è caratterizzato dalla  forte vocazione finanziaria alla quale fa seguito che la preservazione della continuità aziendale diventa modalità di soddisfacimento dei creditori, più degli stessi asset patrimoniali.  Difatti, l'art. 84, comma 3, CCII, dispone che “la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”.

Gli effetti del concordato preventivo sui contratti pendenti sono regolati dall'art. 97, CCII (disciplina generale), dall’art. 94 bis,  CCII (concordato in continuità aziendale) e dall’art. 95, CCII, (contratti con le pubbliche amministrazioni).

Il principio generale di neutralità e di prosecuzione automatica del concordato rispetto ai rapporti contrattuali ineseguiti è presente   nell'art. 97, CCII: “Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari”.

Per il caso del concordato in continuità, la disciplina speciale  di cui all'art. 94 bis, CCII, prevede che “I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari”.

Il Codice disciplina inoltre le condizioni di esercizio della facoltà, riconosciuta al debitore, di sottrarsi alla regola generale predetta. Lo stesso debitore può infatti richiedere al tribunale, con autonoma istanza, “l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti […] se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né  funzionale alla sua esecuzione”. La previsione risponde ad una precisa logica di protezione della azienda che necessita di accedere ai benefici concordatari, chiarendo che presupposto dell'esercizio della facoltà di scioglimento o sospensione è l'incoerenza della prosecuzione del rapporto rispetto alla riprogrammazione dell'attività sottesa al piano concordatario. L'istanza di autorizzazione appena detta, che può essere contestuale alla domanda d'accesso al concordato, deve essere presentata dal debitore con atto autonomo e specifico.


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